| Pronti contro termine e fallimento dell'emittente del sottostante |
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Nel caso si stipulasse un Pronti Contro Termine con sottostante un'obbligazione, cosa succederebbe se l'emittente fallisse, e quindi l'obbligazione non venisse più rimborsata ? Parrebbe che il contratto di Pronti Contro Termine garantisca il sottoscrittore (noi) in questo caso, proprio perchè obbliga la Banca a riacquistare il sottostante oggetto del contratto, anche in questo caso in cui perda di valore. Non è così, invece, almeno secondo gli elementi che ho raccolto. La definzione civilistica del contratto di pronti contro termine, che non è più considerato un contratto atipico, ma è assimilato ad uno tipico è questa:Contratto attraverso il quale si effettua una vendita a pronti di una determinata quantità di titoli e sorge contemporaneamente l'impegno a riacquistare al termine convenuto e dalla medesima controparte, un pari quantitativo di titoli della stessa specie al prezzo stabilito." La domanda da porsi è: un titolo precedente quotato di una società non fallita, è della stessa specie di uno di un titolo non più quotato e di una società fallita ? La risposta è certamente no. Quindi, dal punto di vista civilistico, il contratto in questo caso può essere risolto, lasciando, secondo la mia opionione, ancora una volta l'investitore con "il cerino in mano". Certamente, visti gli ultimi provvedimenti, se l'obbligazione fosse di un emittente bancario, SAREBBE garantita dallo Stato, il quale comunque, non potrebbe di certo obbligare la banca a perfezionare il contratto di pronti contro termine, ma tuttalpiù, consentirebbe all'investitore di ottenere il rimborso del sottostante alla scadenza del titolo. In sintesi:
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In questi giorni si è detto di tutto e di più su cosa succederebbe in caso di fallimento, ad esempio, di una banca.